La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all'art. 1 della L. n. 296/2006 (e successive proroghe e modificazioni), cosiddetto "ecobonus", spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di questi ultimi come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. È quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/2020 del 25 giugno 2020, alla luce delle indicazioni fornite recentemente dalla Corte di Cassazione. Analogo riconoscimento - si legge - si applica agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'art. 16 del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90/2013, cosiddetto "sisma bonus".
Alla luce della precedente disciplina - secondo l'Agenzia - emerge l’esigenza di accomunare “ecobonus” e “sisma bonus”, sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi, viste anche le finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e alla messa in sicurezza di tutti gli edifici. A tal proposito, considerato il parere espresso dal Ministero dell'Economia con la nota prot. n. 4249 del 26 febbraio 2020, si considerano superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite dai precedenti documenti di prassi.
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