Per la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani, o con cittadini dell’UE arrivano le prime istruzioni Inps.
L’Istituto con la circolare n. 68 del 31 maggio scorso, illustra i primi requisiti necessari per presentare le istanze di cui all’art.103 del DL n. 34/20, decreto che ha previsto la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’UE, o per i datori di lavoro stranieri in permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale (domande al SUI), o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’UE.
Con riferimento ai soggetti italiani o ai cittadini UE, come previsto dal Decreto 27 maggio 2020, l’Inps ricorda che l'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, o all’assistenza alla persona per se stessi, o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore non può essere inferiore:
- a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi ed è possibile anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU.
Tali requisiti di reddito non si applicano al datore affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all’interno del portale dell’Istituto alla pagina www.inps.it, sino al 15 luglio 2020.
Possono essere presentate le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati con un codice Ateco presente all’interno della tabella di cui all’allegato 1 del decreto 27 maggio 2020.