Rispondendo a diverse richieste di chiarimento pervenute, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio, fornisce precisazioni sulle modifiche al regime forfetario introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, soffermandosi in particolare sulla decorrenza delle novità riguardanti i requisiti di accesso (ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e contemporaneamente spese per dipendenti, collaboratori e lavoro accessorio non superiori a 20mila euro) e le cause di esclusione (aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30mila euro).
Ai fini dell’individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche producono effetto - osserva l’Agenzia - occorre attenersi alla lettera del novellato comma 54 della l. n. 190/2014 per quanto riguarda i requisiti di accesso, e del nuovo comma 57 d-ter) per le cause di esclusione, secondo i quali i nuovi limiti vanno verificati con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime. Di conseguenza, per accedere al regime agevolato nel 2020 occorre prendere in considerazione il 2019. Con riguardo inoltre all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, l’Agenzia precisa che le modifiche apportate al forfetario non impongono alcun adempimento immediato per la permanenza nel regime dei soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait, ma impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie. Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal regime agevolato comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario.
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