La Cassazione, con la sentenza n. 18004 del 2019, interviene sul tema della solidarietà negli appalti, disciplinata dall’art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 276/2003 che stabilisce un termine di decadenza biennale per poter richiedere al committente il pagamento di retribuzioni, Tfr e contributi Inps non corrisposti dall’appaltatore. La Corte stabilisce che tale termine non vale per le pretese contributive dell’Inps nei confronti del committente responsabile in solido. Ad illustrare contenuti e motivazioni della sentenza Luca De Compadri, Responsabile del Dipartimento Normativo della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nel nuovo video per la rubrica “L’esperto risponde” in web tv. Con un’interpretazione estensiva della norma, gli Ermellini – evidenzia l’esperto – introducono una distinzione fra il rapporto lavoristico a due e quello trilaterale con l’Ente previdenziale, che vale sia nelle ipotesi di appalto lecito che illecito visto che la solidarietà non è una sanzione ma una disposizione a tutela dei lavoratori.
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