Possono accedere al bonus impatriati anche i cittadini dell'Unione europea che abbiano svolto continuativamente fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più un’attività di lavoro o di studio, conseguendo in questo caso un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 32 dell'11 ottobre, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015 e ribadendo quanto già affermato con la risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018. Il regime speciale per lavoratori impatriati - ribadisce l'Agenzia - è stato introdotto per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese. L'agevolazione prevede, per chi si trasferisce dall'estero in Italia, una detassazione del 50% del reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto nel nostro Paese per cinque anni.
Nell'interpello si chiarisce che, nel caso in esame, non è necessario il requisito del periodo minimo di residenza all'estero di cinque anni previsto invece al comma 1 del medesimo articolo del D. Lgs. n. 147/2015 per i soggetti impatriati che si trasferiscono in Italia. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, considerato che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro o di studio all'estero di due anni, tale periodo è sufficiente a integrare il requisito della non residenza in Italia e a consentire l'accesso al regime agevolativo.
Notizie correlate: Ex frontalieri, regolarizzazione per l'emersione dei redditi esteri - Imposte non dovute per lavoratori impatriati - Fisco, guida sulle agevolazioni per l'attrazione di capitale umano in Italia
News in pillole