L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni per aderire alla cosiddetta “rottamazione ter” prevista dall’art. 3 del Decreto Legge n. 119 del 2018 entrato in vigore il 24 ottobre. Pagando entro il 7 dicembre le rate della definizione agevolata prevista dal D.L. n.148/2017 (“rottamazione bis”) di luglio, settembre e ottobre 2018 – informa l'Agenzia – il contribuente sarà automaticamente ammesso ai benefici della nuova rottamazione (cosiddetta rottamazione-ter) introdotta dal “Decreto Fiscale”.
Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà -senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori - una nuova comunicazione con il differimento dell’importo residuo da pagare, ripartito in 10 rate di pari importo nell’arco di 5 anni con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Nel passaggio in Senato del decreto fiscale (DL n.119/2018) le rate sono state elevate a 18 dilazionate in 5 anni. Le nuove scadenze previste sono il 31 luglio e il 30 novembre nel 2019, mentre dal 2020 le rate annuali saranno quattro con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Tuttavia si tratta di una previsione che deve essere ancora convertita in legge col passaggio del testo alla Camera. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%. Per effettuare i pagamenti, secondo le modalità indicate dall’Agenzia, si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata dall’Amministrazione finanziaria. Una copia della Comunicazione è disponibile nell’area riservata del portale oppure può essere richiesta tramite il sito della Riscossione.
L’Agenzia precisa inoltre che eventuali somme versate dopo la data di entrata in vigore del decreto e riferite a carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 4 del collegato fiscale (“Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”) saranno imputate alle rate di debiti eventualmente inclusi nella “rottamazione-bis” o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, saranno rimborsate.
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