Tutto quello che c’è da sapere sulla transazione dei crediti tributari e contributivi, prevista dal nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (adottato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 4 ed entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022) e sul loro trattamento nell’ambito del concordato preventivo e del concordato minore, nell’ultimo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Codice della crisi d’impresa: gli accordi sui crediti tributari e contributivi”, diffuso oggi, 23 marzo. In primo luogo, il documento descrive il procedimento della transazione, sottolineando come questa sia esperibile nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di quelli agevolati nonché di quelli a efficacia estesa (artt. 57, 60 e 61 del Codice) e descrivendo le varie fattispecie. Focus, subito dopo, sull’art. 63, che regola la transazione su crediti tributari e contributivi, e sull’istituto dell’omologazione forzosa (cd. cram down), inserito dal D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 con l’obiettivo di dare efficacia alla suddetta transazione: in virtù del meccanismo, infatti, il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte degli enti previdenziali interessati in una serie di ipotesi, descritte all’interno dell’approfondimento. Sotto la lente, infine, gli artt. 88 e 80 del Codice, che disciplinano il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito, rispettivamente, del concordato preventivo e del concordato minore. Obiettivo delle disposizioni − si legge nell’approfondimento – “è quello di tutelare non solo i creditori e, nel caso di specie, gli interessi erariali di cui sono portatori, ma anche la conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, in particolare dei livelli occupazionali”.
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