All'interno del DDL Bilancio 2018 viene prevista dal 2019 l’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica sopprimendo, nel contempo, le comunicazioni dei dati delle fatture, salvo introdurre un ulteriore adempimento addirittura a scadenza mensile di proibitiva gestione c.d. “spesometro transfrontaliero”. L’Agenzia delle Entrate, grazie alla fatturazione elettronica, vorrebbe predisporre le liquidazioni periodiche dell'Iva, la relativa dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione dei redditi generando anche i relativi F24 precompilati. La criticità di tale complessa gestione automatizzata sta nel rischio di vedere soppressa l'applicazione di tutte le norme sulla detraibilità oggettiva e soggettiva dell'Iva, i vari regimi speciali previsti dal D.P.R. 633/1972 nonché tutte le disposizioni civilistiche e fiscali sulla determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Appare poco significativa, la semplificazione che mira ad eliminare per professionisti e imprese in contabilità semplificata l’obbligo della tenuta dei registri vendite e acquisti, in quanto la tenuta in proprio della contabilità rimarrà come necessità ai fini gestionali interni. Inoltre, tale metodologia non rappresenta un rimedio ad intercettare i casi più gravi di evasione Iva, ovvero quelli in cui si omette completamente l'emissione della fattura o la si emette per un importo inferiore rispetto al corrispettivo incassato.
Queste le perplessità esposte dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro al tavolo sulla semplificazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate. Da qui la proposta di rendere facoltativo l'utilizzo della fatturazione elettronica tra privati e al contempo di introdurre nell'ordinamento misure per incentivarne l'utilizzo. Di seguito alcuni suggerimenti per semplificare e diffondere l'adesione spontanea dei contribuenti alla fatturazione elettronica:
a. eliminare l'obbligo del c.d. Codice univoco oggi previsto dal sistema SDI ed utilizzare come codice di identificazione il codice fiscale o la partita iva;
b. introdurre la possibilità di recuperare immediatamente l’Iva sugli insoluti B2B;
c. aumentare le soglie (almeno 30.000 euro) per l’esclusione dall’obbligo del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali, ferma restando l’opportunità di riportare a 15.000 euro la soglia anche per i contribuenti che scelgono di non utilizzare la fatturazione elettronica;
d. introdurre un significativo credito d’imposta per il recupero delle spese relative agli investimenti necessari in termini di formazione ed acquisto degli strumenti tecnologici per una corretta gestione della fatturazione elettronica;
e. mantenere la conservazione sostitutiva di cui al D.M. 17/06/2014 adempiuta nel momento di invio della fattura elettronica al sistema SDI, con valore sia ai fini civilistici che fiscali;
f. ridurre la ritenuta fiscale sui bonifici bancari relativi a ristrutturazioni edilizie dall’attuale 8% al 4%, a fronte di fatture gestite in maniera elettronica;
g. adottare il formato unico europeo di fattura elettronica in base a quanto indicato nella Direttiva n. 2014/55/UE;
h. al fine di evitare il continuo sostenimento di oneri per la gestione di adempimenti fiscali continuamente mutevoli, si chiede che l’assetto di fatturazione elettronica ipotizzato, una volta entrato pienamente a regime, venga mantenuto stabile nel tempo;
i. evitare “doppi binari” di trasmissione e gestione del processo di fatturazione elettronica come nel caso di fatturazione B2B e B2C;
j. disapplicare gli istituti dello split payment e del reverse charge ai contribuenti che scelgono di utilizzare la fatturazione elettronica. Si tratta di meccanismi che, ormai, coinvolgono un numero sempre più ampio di soggetti e di operazioni, introdotti con finalità antifrode, ma che hanno comportato per professionisti ed imprese aggravi sia amministrativi, che finanziari, oltre ad una notevole incertezza applicativa data dalla poca chiarezza della norma.
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