Modificato dal Collegato Lavoro il regolamento riguardante i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella circolare n. 4/2025, l’Inail espone la nuova disciplina relativa a tali ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge (L. n. 203/2024). Per effetto della previsione di cui al comma 5 dell’articolo 2 del Collegato Lavoro, i ricorsi pendenti al 12 gennaio 2025 “continuano a essere decisi dal Consiglio di amministrazione dell’Inail”. Nella circolare la nuova ripartizione della competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi; il nuovo articolo 1 del regolamento ha trasferito la competenza a decidere i ricorsi finora riservati al Consiglio di amministrazione rispettivamente alle Direzioni regionali, alla Sede provinciale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano competenti per territorio. Immutata la competenza delle sedi territoriali che continuano a decidere i ricorsi contro i provvedimenti concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, come stabilito dal testo del nuovo articolo 2 del regolamento. Con il nuovo assetto regolamentare – si legge nella circolare – si completa “il processo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure” relative ai tali ricorsi. L’Inail precisa, inoltre, che nessuna modifica è intervenuta per quanto riguarda l’efficacia sospensiva dei ricorsi. Nessun cambiamento anche in relazione al termine di presentazione dei ricorsi (30 giorni) e i termini di notifica delle decisioni dei ricorsi. Illustrate nel documento definizione del ricorso per inammissibilità e definizioni nel merito di rigetto, accoglimento e parziale accoglimento e le fasi istruttorie dei ricorsi.
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