Effettuate nuove verifiche relative ai requisiti previsti per beneficiare dell’esonero parziale, per l’anno 2021, della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni dell’Inps (Gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Gestione separata) e alle Casse previdenziali professionali autonome, ai sensi dell’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della L. n. 178/2020. Lo rendo noto l’Inps con il messaggio n. 2406 del 27 giugno scorso in cui precisa che l’esito delle verifiche è disponibile sul Cassetto previdenziale della gestione di riferimento. Per poter usufruire dell’esonero parziale – ricorda l’Istituto nel documento di prassi – i beneficiari devono rispettare specifici requisiti: iscrizione alla Gestione previdenziale, come indicato nella circolare n. 124/2021; assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità; titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato. L’Istituto, con il precedente messaggio n. 3974/2021, ha reso noto il “completamento delle verifiche effettuate” nel corso del 2021 e la pubblicazione degli esiti sul Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento. Alla luce dei nuovi controlli, in caso di riduzione degli importi già concessi, l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. La differenza contributiva che deriva dalla riduzione degli importi concessi nel 2021 deve essere versata con le modalità descritte nel citato messaggio n. 3974. Su tali somme saranno applicate le sanzioni civili.
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