A partire dal 12 giugno 2024, il tasso di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è pari al 10,25%, mentre la misura delle sanzioni civili è del 9,75%. Lo rende noto l’Inail con la circolare 13/2024 in cui illustra gli effetti della recente decisione della Banca centrale europea di portare al 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. I piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione, presentate dal 12 giugno 2024, sono, pertanto, determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,25%. Nessuna variazione, invece, per le rateazioni in corso per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza e contenuti nell’Allegato 2 al documento di prassi. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni civili, in applicazione della decisione di politica monetaria, sempre a partire dal 12 giugno, si applica un tasso pari al 9,75% nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie e nei casi di evasione legata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, “qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa”. Ai fini della riduzione delle sanzioni civili nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica un tasso di interesse del 4,5% sulle operazioni di rifinanziamento, che sale al 6,25% in caso di evasione.
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