Arrivano dall’Inps le indicazioni sul telelavoro transfrontaliero abituale alla luce delle novità introdotte dall’Accordo quadro della Commissione Europea (art. 16, paragrafo 1, del regolamento CE n.883/204). L’Istituto, con il messaggio n. 1072/2024 del 13 marzo scorso, fornisce anche le istruzioni per la presentazione delle domande per il rilascio del certificato di legislazione applicabile. Nel ripercorrere il quadro normativo di riferimento, l’ente di previdenza e assistenza ricorda che l’accordo, applicabile solo agli Stati firmatari, è in vigore dallo scorso 1° luglio (in Italia è operativo dal 1° gennaio 2024), e prevede, su domanda, che la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, per un tempo di lavoro complessivo inferiore al 50%, possa essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio. I soggetti interessati sono lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro stato firmatario (art. 2). Le richieste di deroga - si legge nel documento di prassi - vanno presentate “nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato e devono essere inviate all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro”. Le domande possono, inoltre, riguardare soltanto periodi successivi alla data di entrata in vigore dell’accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati. La legislazione determinata in base a tali richieste di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, prorogabile previa presentazione di una nuova richiesta. In caso di cambiamenti nella situazione di fatto che ha dato luogo all'accoglimento della domanda di deroga, tale circostanza va immediatamente comunicata dal datore di lavoro o dal lavoratore alla Stato membro di cui si applica la legislazione, al fine di rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1). Le istanze possono avere un effetto retroattivo soltanto nell’ipotesi che si verifichi una delle situazioni espressamente previste dall’accordo e cioè quando il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i tre mesi oppure la richiesta sia presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della stessa non superi i 12 mesi (per l’Italia solo periodi successivi al 1° gennaio 2024). L’Istituto, inoltre, ricorda che per la presentazione della richiesta retroattiva è necessario che nel periodo oggetto di domanda siano già stati versati i contributi di sicurezza sociale oppure che il lavoratore sia stato coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato interessato. Indicate, infine, le modalità di presentazione delle istanze attraverso l’apposito applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorativa in stati UE, SEE e Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati. Dopo l’autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS, occorre selezionare “Nuova richiesta” e indicare la matricola aziendale per cui si vuole operare. Trattandosi di richiesta in deroga, alla voce “Selezionare la tipologia per una nuova richiesta” scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”. Tale istanza deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro contenente tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.
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