Decade dal beneficio della rateizzazione, ma non dall’eventuale definizione agevolata in misura ridotta, il contribuente che non versi due rate, anche non consecutive, relative ai contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito di eventi calamitosi. I crediti residui saranno affidati all’ente di riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili. Sono alcune delle indicazioni amministrative fornite dall’Inps con la circolare 43/24 in relazione agli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento degli importi oggetto di rateizzazione. L’Istituto definisce una modalità univoca che consente di gestire il credito in funzione del recupero dello stesso nei confronti dei soggetti che non adempiono all’obbligo contributivo e il relativo regime sanzionatorio. Nel documento di prassi si specifica che tale obbligo, “determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero”. Le singole rate, dunque, non sono “autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione”. Il beneficio della rateizzazione non viene meno nel caso, invece, di un pagamento parziale delle rate, “che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista”. In questo caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili a decorrere dalla data di versamento stabilita dalla norma. Indicazioni applicabili – conclude l’Istituto – anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della circolare in oggetto.
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