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Venerdì, 02 Febbraio 2024 15:22

Emilia-Romagna: ecco a chi spetta la disoccupazione agricola post alluvione

Illustrate dall’Inps le modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2023 in relazione ai lavoratori agricoli dipendenti destinatari dell’ammortizzatore sociale unico introdotto dal decreto-legge n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati in Emilia Romagna a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, l’Inps con la circolare 22/2024 si sofferma sulla platea dei beneficiari e sugli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per individuare l’importo da erogare in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico equiparati al lavoro. Beneficiari dell’indennità in esame, gli operai agricoli a tempo determinato iscritti, per almeno un giorno, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all’articolo 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, per l'anno di competenza della prestazione, e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l'indennità si riferisce. L’iscrizione nell’elenco per almeno un giorno è requisito indispensabile anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell’anno 2023. Il beneficio non si applica invece agli “operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240”. Destinatari dell’ammortizzatore sociale unico istituito dall’articolo 7 del D.L. n. 61 citato sono “tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, tra cui rientrano anche i lavoratori dipendenti del settore agricolo, che per effetto degli eventi alluvionali non hanno potuto prestare attività lavorativa”. Potrebbe, pertanto, verificarsi – specifica l’Istituto - che lo stesso lavoratore, “titolare di due o più rapporti di lavoro dipendente in settori diversi compreso quello agricolo, abbia avuto accesso all’ammortizzatore sociale unico sia in ragione del rapporto di lavoro dipendente agricolo che del rapporto di lavoro dipendente non agricolo”. In questi casi, “al lavoratore che in ragione della prevalenza di attività di lavoro dipendente agricolo accede all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione spettante saranno valorizzati solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione del rapporto di lavoro agricolo”. Spazio poi nel documento di prassi al calcolo dell’indennità di disoccupazione in oggetto, “erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro e quelle non indennizzabili”. Per quanto riguarda poi la misura della prestazione in oggetto “per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, l’importo erogato è pari al 40% della retribuzione”, mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato, l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Con un successivo messaggio, l’Istituto di previdenza e assistenza fornirà poi le necessarie indicazioni di carattere operativo.

 

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