La decontribuzione per le lavoratrici madri, esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali previsto dalla Manovra 2024, ha una cornice di regole. Con la circolare n. 27/2024, l’Inps infatti fornisce le istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali legati alla misura che spetta a partire da gennaio 2024 e di cui possono beneficiare anche le lavoratrici madri titolari di contratto di apprendistato. Tra gli aspetti più rilevanti del documento di prassi, il coordinamento della misura con le altre agevolazioni. La decontribuzione per le lavoratrici madri risulta “cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente”. Rispetto, invece, all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), la decontribuzione in oggetto “risulta strutturalmente alternativa”, come chiarito dall’Istituto con la precedente circolare n. 11; resta fermo che “dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice”. Novità di rilievo, la possibilità per le lavoratrici di comunicare al datore di lavoro “la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti allo stesso il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli” o, in alternativa, di comunicare direttamente all’Inps tali informazioni tramite “un apposito applicativo” la cui disponibilità sarà resa nota dall’Istituto con un successivo messaggio. Illustrati, nella circolare, la platea dei beneficiari, assetto e misura dell’esonero. Requisiti indispensabili per usufruire della decontribuzione la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e lo “status” di madre che si intende perfezionato “al momento della nascita del secondo figlio o del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figlio dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre”. Nel caso poi sia soddisfatto “il requisito dell’essere madre di tre o più figli, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, o il requisito dell’essere madre di due figli, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024”, l’esonero “spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito”. L’Inps riporta poi alcuni esempi per inquadrare con più efficacia le misure in esame, casi esemplificativi che si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato “sia in corso alle date indicate”. Se, invece, quest’ultimo “venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Nella parte finale della circolare, le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nei flussi Uniemens.
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