Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 dello scorso 18 gennaio il D.L. n. 4/2024 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Il provvedimento, entrato in vigore il 19 gennaio scorso, è composto da cinque articoli; tra le disposizioni più rilevanti quelle in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria, contenute nell’articolo 3. È disposta per il 2024 – si legge nel provvedimento - “la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima” per le imprese di carattere strategico “che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, ai sensi al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39”.
I lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività legate alla sicurezza, “possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza”. L’articolo 1 contiene disposizioni sull’amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazione pubbliche statali, mentre nell’articolo successivo sono riportate le disposizioni sull’utilizzo delle risorse. A questo proposito, all’articolo 1 del D.L. n. 142/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il comma 1-sexies, secondo il quale “qualora le società di carattere strategico siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024”.
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