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Lunedì, 22 Gennaio 2024 15:04

Riduzione contributiva imprese edili: le indicazioni operative

Dall’Inps le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva in favore delle imprese edili, confermata anche per l’anno 2023 nella misura dell’11,50% dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2023, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con la circolare n. 13 del 17 gennaio scorso, l’Istituto ha riepilogato la normativa che regola la materia (art. 29 del D.L. n. 244/1995), le caratteristiche e condizioni di accesso alla riduzione contributiva, oltre a illustrare le modalità di invio e gestione delle istanze e di compilazione dei flussi UniEmens. L’incentivo – si legge nel documento di prassi – consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.  Le istanze – ricorda l'Istituto – potranno essere inviate entro il 15 maggio 2024 esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Le domande presentate saranno definite entro il giorno successivo all'invio e in caso positivo sarà attribuito il codice di autorizzazione "7N" per il periodo da gennaio ad aprile 2024. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente e, in ogni caso, lo sgravio sarà riferito al periodo gennaio 2023 – dicembre 2023. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione del beneficio potranno, quindi, esporlo nel flusso UniEmens avvalendosi delle denunce contributive fino al mese di competenza aprile 2024. Per il recupero degli arretrati relativi al 2023, dovrà essere utilizzato il codice causale "L207" nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>. Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme a quella presente nell’Allegato 2 della circolare.

 

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