La verifica della congruità dei prezzi degli interventi relativi al Superbonus (articolo 119 del Decreto Rilancio) va effettuata al momento in cui le spese vengono sostenute, facendo riferimento al prezzario vigente a quella data. E nel caso poi di uno sconto integrale in fattura e, dunque, in assenza di un pagamento, conta la data di emissione della fattura da parte del fornitore. Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 1/2024 in cui viene esaminato il caso di un condomino che, insieme ad altri proprietari, incarica una ditta edile per eseguire interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020. Il quesito posto dall’istante riguarda il prezzario da utilizzare per la verifica di congruità dei prezzi sostenuti per tali lavori. L’amministrazione finanziaria, nel formulare la risposta, ricorda che l’articolo citato al comma 13 prevede che, ai fini della fruizione diretta dell’agevolazione o dell’opzione di cui all’articolo 121, per questa tipologia di interventi “i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3- ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e
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