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Venerdì, 12 Gennaio 2024 15:40

Superbonus e congruità prezzi: la verifica va fatta alla data dell’effettivo pagamento

La verifica della congruità dei prezzi degli interventi relativi al Superbonus (articolo 119 del Decreto Rilancio) va effettuata al momento in cui le spese vengono sostenute, facendo riferimento al prezzario vigente a quella data. E nel caso poi di uno sconto integrale in fattura e, dunque, in assenza di un pagamento, conta la data di emissione della fattura da parte del fornitore. Lo sottolinea l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 1/2024 in cui viene esaminato il caso di un condomino che, insieme ad altri proprietari, incarica una ditta edile per eseguire interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020. Il quesito posto dall’istante riguarda il prezzario da utilizzare per la verifica di congruità dei prezzi sostenuti per tali lavori. L’amministrazione finanziaria, nel formulare la risposta, ricorda che l’articolo citato al comma 13 prevede che, ai fini della fruizione diretta dell’agevolazione o dell’opzione di cui all’articolo 121, per questa tipologia di interventi “i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3- ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in  relazione agli interventi agevolati”. La circolare n. 23/E del 2022 precisa che “come previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, lo “Stato Avanzamento Lavori” riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora”.  Tale documento, “ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”. La verifica della congruità della spesa va pertanto effettuata al momento in cui si sostengono le spese che, specifica l’Agenzia, si intendono sostenute alla “data dell’effettivo pagamento”. Nel caso analizzato, il tecnico abilitato incaricato dall’istante di attestare la congruità degli esborsi “deve fare riferimento al prezzario vigente al momento del sostenimento della spesa”.

 

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