Arrivano dall’Inps nuovi chiarimenti per la gestione del regime transitorio del Reddito di cittadinanza. Nel messaggio n. 2835/2023 l’Istituto ricorda che, ai sensi del DL n. 48/2023, i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2023. Decorso il termine delle sette mensilità di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, da effettuare entro il termine del 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, −si legge nel documento di prassi− ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione. Al riguardo l’Inps precisa che la previsione normativa non ha come destinatari tutti coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità, ma contempla solo l’ipotesi che, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro, non oltre il 31 ottobre, possa pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali. Pertanto, non sono interessati i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali. Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il limite delle sette mensilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. Per loro sarà possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i servizi sociali e, se presi in carico da questi ultimi, attraverso l’avvio con l’analisi preliminare della definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino a dicembre 2023. A loro, come anche ai nuclei di percettori di Rdc, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è potenzialmente destinata la nuova misura dell’assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per gli altri, dal 1° settembre 2023, è stata istituita la nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL)che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico di 350 euro mensili, per un massimo di dodici mensilità, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario sottoscrivere il patto di attivazione digitale, contattare le Agenzie per il lavoro, sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. In una video guida, che sarà messa a disposizione dall’Istituto, verranno illustrati questi passaggi. Infine, l’Istituto precisa che i percettori del reddito di cittadinanza, che sono cessati o cesseranno dalla misura nei prossimi mesi, potrebbero ricevere dai Centri per l’impiego indicazioni per orientarsi tra percorsi di formazione e agenzie per il lavoro e arrivare preparati alla data di avvio della nuova misura del SFL.
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