Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023 , la legge n. 100/2023, che converte con modificazioni il D.L. n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Il provvedimento, in vigore da oggi 1° agosto, conferma all’art. 7 l’integrazione al reddito di importo mensile pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui al D.Lgs. n. 148/2015, riconosciuta dall’Inps entro il 31 agosto ai lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano residenti, domiciliati o lavoravano presso un’impresa con sede operativa o legale in Emilia-Romagna, Marche o Toscana ed erano impossibilitati in tutto o in parte a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi. La cassa integrazione emergenziale è incompatibile con gli altri trattamenti di integrazione salariale previsti dal citato decreto legislativo ed è riconosciuta per un massimo di 90 giornate, che si riducono a 15 per i lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto in parte a recarsi al lavoro. Il nuovo art. 7-bis, invece, introduce una deroga nel rinnovo o nella proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per cui, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare fino al 31 agosto, per un periodo massimo di 90 giorni, i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione e in assenza delle condizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015. Resta invariata, inoltre, la possibilità di richiedere l’indennità una tantum, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro, in favore di co.co.co e lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività d’impresa iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che alla data del 1° maggio risiedevano, erano domiciliati o operavano in uno dei Comuni delle Regioni colpite dall’evento metereologico. Tale indennità – viene precisato all’art. 8 – non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Nel provvedimento trovano conferma anche la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei versamenti tributari, nonché dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nei confronti dei soggetti con residenza o sede legale e operativa nei territori colpiti dall'evento meteorologico (art. 1). Ma anche la sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, dal 1° maggio fino al 31 luglio 2023, per le impugnazioni e la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio fosse residente, domiciliata o con sede in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Restano sospesi, sempre dal 1° maggio al 31 agosto 2023, i procedimenti e i termini amministrativi – inclusi quelli sanzionatori – nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio avevano residenza, domicilio, sede operativa o legale nelle Regioni sopra menzionate.
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