Scade il 30 giugno prossimo il termine per recuperare l’eventuale debito formativo relativo al biennio 2021/2022. Il Consulente del Lavoro previa necessaria registrazione, accedendo alla propria area riservata della piattaforma telematica, può in qualsiasi momento verificare la propria posizione e prenotare la partecipazione agli eventi formativi. Con le medesime modalità, lo stesso, è tenuto ad accertarsi, alla fine del biennio formativo, di aver regolarmente adempiuto all’obbligo formativo. Solo nel caso in cui il professionista non sia riuscito a conseguire tutti i crediti formativi richiesti (v. art. 6, comma 3, del Regolamento) dovrà presentare, entro il 28 febbraio successivo alla fine del biennio formativo, tramite la piattaforma telematica, una dichiarazione al Consiglio Provinciale di appartenenza, se del caso, indicando di avvalersi della facoltà di beneficiare di undebito formativo fino a 9 crediti, da recuperare nei primi 6 mesi del biennio successivo. Èfacoltà del Consulente del Lavoro inserire progressivamente nel corso del biennio formativo, nella propria area riservata, le attestazioni dei crediti maturati in relazione alle attività di cui all’articolo 8. A tal proposito, al fine di favorire l’attività di monitoraggio dei Consigli Provinciali, i Consulenti del Lavoro sono chiamati ad inserire tempestivamente le predette attestazioni.
News in pillole