Con la fine dell’anno scolastico e l’inizio della bella stagione, aumenta la possibilità per i giovani studenti di svolgere qualche “lavoretto” estivo. A fare chiarezza sui requisiti relativi ad età, retribuzione, ore lavorate e riposi è Antonello Orlando, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in un articolo pubblicato l’8 giugno scorso su donnamoderna.com. Il giovane lavoratore deve avere almeno 16 anni e aver concluso il ciclo di studi dell’obbligo, ma “l’ultimo anno per il completamento del dovere di istruzione ad un totale di 10 anni può essere assolto con l’apprendistato di primo livello con un’età minima di 15 anni”, ha precisato Orlando ricordando come la legge n. 53/2003 preveda, al posto dell’obbligo scolastico, il diritto-dovere di istruzione e formazione presso un’impresa o un ente (alternanza scuola-lavoro). Per quanto riguarda l’orario lavorativo, “i minori non possono essere adibiti al lavoro notturno”, ha confermato l’esperto, ad eccezione di alcuni casi eccezionali e “per il tempo strettamente necessario se ci fosse un caso di forza maggiore che ostacola l’azienda e che impedisca che sia effettuato da adulti”. Ad ogni modo, “il datore di lavoro deve assicurare il diritto al riposo compensativo entro 3 settimane e deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro i nominativi dei minori impiegati, le condizioni di forza maggiore e il numero delle ore prestate”, ha aggiunto Orlando. A livello retributivo, i minori assunti in apprendistato hanno diritto alla medesima retribuzione di un adulto anche “riferita a livelli più bassi”, ha precisato l’esperto chiarendo, poi, le condizioni tecnico-organizzative che legittimano la riduzione del riposo “che non può essere inferiore a 36 ore consecutive”.
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