///**/
Venerdì, 09 Giugno 2023 14:26

Cassa integrazione unica emergenziale: domande dal 15.06

Dal prossimo 15 giugno sarà possibile presentare le domande di accesso alla cassa integrazione unica emergenziale per i dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Stesso termine anche per i collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali, che intendono richiedere l’indennità una tantum prevista dall’art.8 del decreto-legge n.61/2023. Lo ricorda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato stampa diffuso lo scorso 8 giugno a seguito della pubblicazione da parte dell'Inps delle circolari n.53/2023 e n.54/2023 dedicate a fornire le istruzioni operative per fruire dei due trattamenti. Nella circolare n. 53/2023 l’Istituto chiarisce come accedere all’ammortizzatore sociale unico, illustrando la platea dei destinatari: lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni contenuti nell’allegato n. 1 al decreto–legge n. 61/2023 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa; lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto-legge n. 61/2023; lavoratori agricoli. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90. Invece, ai lavoratori subordinati del settore privato – che risiedono o sono domiciliati in uno dei Comuni alluvionati – impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 al decreto-legge n. 61/2023, la misura è riconosciuta fino ad un massimo di 15 giornate. La domanda deve essere presentata in ogni caso dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. Ai fini della richiesta i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, dovranno compilare un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura. Il file dovrà essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, sotto la voce “CIGO-CIGS-Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”. Rispetto all’indennità una tantum, invece, nella circolare n.54/2023 l’Inps spiega che la misura è di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque l’importo massimo erogabile a ciascun lavoratore non può superare 3.000 euro. Il lavoratore richiedente è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima. I lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione. Questi, infatti, possono anche essere continuativi, fino ad un massimo di 6. Le istanze dovranno essere presentate all’Inps entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, selezionando “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” accedendo alla sezione "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche", raggiungibile dal percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” dalla sezione Strumenti.  Nella puntata di “Diciottominuti-Speciale Decreto AlluvioniFabio Cappello, Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Inps, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione dei due strumenti di sostegno al reddito, rispondendo a diversi quesiti pervenuti dai Consulenti del Lavoro.

Rivedi l’intervento

 

Notizie correlate: In GU il decreto Alluvioni - Decreto Calderone: considerazioni e analisi - Alluvione Emilia-Romagna - PAGINA SPECIALE