Stanziati 620 milioni di euro per la cassa integrazione unica emergenziale. Ai lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o lavorano presso un’impresa con sede operativa o legale in Emilia-Romagna, Marche o Toscana e che sono impossibilitati in tutto o in parte a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi emergenziali, è riconosciuta dall’Inps – entro il 31 agosto 2023 – un’integrazione al reddito di importo mensile pari a quello previsto per le integrazioni salariali, di cui al D.Lgs. n. 148/2015. È quanto si legge all'art. 7 delD.L. n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno scorso e in vigore dallo scorso 2 giugno. La cassa integrazione emergenziale è incompatibile - si legge nel decreto - con gli altri trattamenti di integrazione salariale previsti dal citato decreto legislativo ed è riconosciuta per un massimo di 90 giornate, che si riducono a 15 per i lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto in parte a recarsi al lavoro a causa degli eventi. Restando in materia di ammortizzatori sociali, all'art. 8 viene disposta anche un’indennità una tantum, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro, in favore di co.co.co e lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività d’impresa iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che alla data del 1° maggio risiedono, sono domiciliati o operano in uno dei Comuni delle Regioni colpite dall’evento metereologico. Tra le misure contenute nel provvedimento anche - all'art. 1 - la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei versamenti tributari, nonché dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nei confronti dei soggetti con residenza o sede legale e operativa nei territori colpiti dall'evento metereologico. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Agli artt. 3 e 4 vengono sospesi anche i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, dal 1° maggio fino al 31 luglio 2023, per le impugnazioni e la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio fosse residente, domiciliata o aveva sede in Emilia-Romagna, Marche e Toscana; mentre dal 1° maggio al 31 agosto 2023 sono sospesi i procedimenti e termini amministrativi – inclusi quelli sanzionatori – nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio avevano residenza, domicilio, sede operativa o legale nelle Regioni sopra menzionate. Rientra nel D.L. n. 61/2023 anche la sospensione dal 1° maggio fino al 30 giugno prossimo dei versamenti annuali, rate, mutui e adempimenti contabili e societari in scadenza il 30 giugno 2023 per le aziende colpite dall’alluvione (art. 11). Inoltre, la Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST S.p.A.) potrà erogare contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzati nei territori interessati dagli eventi alluvionali (art. 10).
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