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Martedì, 21 Marzo 2023 11:00

L'Italia attua la direttiva UE sul “Whistleblowing”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il D.Lgs. n. 24/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il provvedimento, composto da IV Capi e 25 articoli, entrerà in vigore il prossimo 30 marzo attuando la c.d. direttiva Whistleblowing, che disciplina la protezione dei soggetti del settore pubblico e privato che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e privato (c.d. whistleblowers). Nel dettaglio, al Capo I l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della nuova disciplina; al Capo II i canali di segnalazione interna ed esterna, l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, la conservazione della documentazione inerente le segnalazioni e le divulgazioni pubbliche. Al Capo III, invece, le misure di protezione applicabili quando “al momento della segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo previsto dall’art. 1 del provvedimento” oppure nel contesto in cui “la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II” dunque mediante canali di segnalazioni interne o esterne tramite l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). L’ANAC, in particolare, dovrà adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle citate segnalazioni esterne (art. 10). Enti o persone segnalanti – si legge nell’art. 17 – non possono subire alcuna ritorsione. Nella fattispecie, non è possibile procedere con licenziamento, sospensione o retrocessione di grado e mancata promozione; mutamento di funzioni o cambiamento del luogo di lavoro; riduzione dello stipendio o modifica dell’orario di lavoro; sospensione della formazione; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione.

 

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