Supportare i datori di lavoro, pubblici e privati, nella corretta applicazione della normativa prevista dal Decreto Trasparenza. Ma anche maggiori controlli e garanzie per l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato nel rapporto di lavoro. A porsi tali obiettivi, il Garante per la privacy che, dopo numerosi quesiti pervenuti da pubbliche amministrazioni e aziende, fornisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro alcune indicazioni per promuovere la consapevolezza dei titolari del trattamento dei dati rispetto a un’attuazione “coordinata ed efficace delle nuove disposizioni” previste dal D.Lgs. n. 104/22. L’Autorità intende inoltre avviare un tavolo di confronto per definire una corretta interpretazione delle norme introdotte dal decreto che, ricordiamolo, si applica ai contratti di tipo subordinato e altre forme di lavoro e che prevede, tra gli altri obblighi, “quello di informare il dipendente nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico o per altre attività collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione”. A tal proposito - continua la nota del Gpdp – i dipendenti “dovranno poter conoscere i parametri utilizzati per programmare o addestrare i sistemi automatizzati”. Obblighi informativi - si chiarisce nella comunicazione - che non sostituiscono quelli già previsti dal Garante per la privacy. Così come l’introduzione di nuove garanzie non modifica le tutele già previste dal Regolamento Ue per la protezione dei dati personali e dallo Statuto dei lavoratori. L’adozione di sistemi di monitoraggio sul lavoro – ricorda inoltre l’autorità - deve essere sempre oggetto di una preliminare verifica delle condizioni di liceità stabilite dalla disciplina in materia di controlli a distanza. E sui sistemi “particolarmente invasivi (machine learning, di rating e ranking), il Garante ha infine sottolineato che il loro utilizzo porta alcune criticità in termini di proporzionalità, rischiando di entrare in contrasto con i principi di protezione dei dati e con le norme nazionali di settore a tutela della libertà, della dignità e della sfera privata del lavoratore.
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