Dal 17 febbraio scorso l’esercizio delle opzioni di cessione o sconto in fattura dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 34/2020, sarà possibile solo a determinate condizioni. A stabilirlo è il D.L. n. 11/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023 e in vigore dal 17 febbraio, che dispone misure urgenti e modifiche alla disciplina relativa alla cessione dei crediti. Il decreto consente, infatti, l'esercizio delle opzioni solo per gli interventi già in atto, per i quali risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), e per quelli per cui sia stata presentata richiesta del titolo abilitativo. Viene bloccata, di fatto, la cessione dei crediti d’imposta per tutti gli interventi avviati a partire dal 17 febbraio 2023 e vengono abrogate le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro; spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile. Inoltre, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni non potranno essere cessionarie dei crediti derivanti dalle opzioni. Nel provvedimento si legeg anche che, ferme le ipotesi di dolo previste dal comma 6 dell’art. 121 del Decreto Rilancio, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito d’imposta e che siano in possesso, tra gli altri, del titolo edilizio abitativo degli interventi; della notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale; della visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi; delle fatture, asseverazioni e visto di conformità nonché della delibera condominiale di approvazione dei lavori.
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