Giungono dall’Inps le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro introdotta dal D.L. n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter). Riprendendo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 del provvedimento, la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 dell’Istituto fa il punto su beneficiari, requisiti di accesso alla misura e modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità nei flussi Uniemens. Destinatari del bonus sono i lavoratori dipendenti, esclusi quelli con rapporto di lavoro domestico e operai agricoli a tempo determinato, che abbiano una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro e non siano titolari dei trattamenti previsti dall’art. 19 del decreto, prestazioni per le quali è l'Inps a erogare direttamente il bonus. Spetta, in misura intera, anche ai dipendenti part-time.
L’indennità – precisa l’Istituto – sarà riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022 (anche se pagata a dicembre 2022), con la denuncia Uniemens entro il 31 dicembre 2022, a patto che il lavoratore presenti una dichiarazione rispetto alla non titolarità delle prestazioni di cui all'art. 19 del D.L. Aiuti-ter. Questa dichiarazione, in caso di più rapporti di lavoro, dovrà essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. Nell’ipotesi in cui più datori di lavoro abbiano compensato l’indennità per il medesimo lavoratore dipendente, l’Inps comunicherà a ciascun datore interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite in un prossimo messaggio. La compensazione del credito maturato dal datore a seguito del pagamento del bonus potrà essere effettuata nelle denunce Uniemens relative al mese di novembre 2022.
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