La proroga al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza della sperimentazione dell’APE sociale, prevista dalla legge di Bilancio 2022, entra nella prassi dell'Inps. La circolare n. 62 del 25 maggio 2022, infatti, recepisce le disposizioni contenute nei commi 91, 92 e 93, articolo 1, della legge n. 234/2021 fornendo istruzioni applicative e chiarimenti in materia. All'interno del provvedimento, quindi, si passano in rassegna sia il posticipo a fine 2022 per la sperimentazione della misura di anticipo pensionistico, sia l'eliminazione della condizione richiesta ai disoccupati di un trimestre in stato di disoccupazione prima di presentare la domanda per accedere al beneficio, sia, ancora il nuovo elenco delle professioni rientranti nei cosiddetti lavori gravosi, compresi quelli che possono accedere ad APE sociale con il requisito contributivo minimo ridotto a 32 anni. La circolare rimanda al sito dell'Inps per i modelli di domanda, inclusi quelli nuovi per i lavori gravosi "AP148" e "AP149", e di attestazioni dei datori di lavoro. Si ricorda che le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso dovranno essere presentate entro termini di scadenza fissi e coincidenti con 31 marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre. Si attendono entro il 30 giugno gli esiti per le istanze presentate entro la prima data di scadenza mentre il termine ultimo per la comunicazione dell'esito delle domande inviate entro il 15 luglio è il 15 ottobre 2022. Per le istanze presentate oltre il 15 luglio 2022 ed entro il 30 novembre 2022, l’Istituto procederà alla verifica entro fine anno. Il documento di prassi chiarisce inoltre la compatibilità dell'APE sociale con altri istituti: se richiedibile insieme al Reddito di cittadinanza, il beneficio non può coesistere con il Reddito di emergenza (Rem) e l’ISCRO. Pertanto, nel caso in cui la fruizione delle due indennità si sovrapponga a quella dell’APE sociale, l’Inps procederà al recupero delle somme. Chiarimenti, infine, sulle modalità di verifica dello stato di disoccupazione e sulla riconoscibilità dell’APE sociale in caso di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” o “cessazione dell’attività aziendale”.
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