Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022, la legge n. 52/2022 che converte con modificazioni il D.L. n. 24/2022 (c.d. decreto “Riaperture”) recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria.
Tra le novità, l’indicazione esplicita all’art. 9-bis di poter erogare la formazione obbligatoria per salute e sicurezza sul lavoro anche da remoto purché in modalità sincrona, ad eccezione di quella che prevede addestramenti e prove pratiche, se previsto dalla legge o da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. All’articolo 10, poi, una serie di proroghe di termini correlati alla pandemia da Covid-19: al fianco della proroga al 30 giugno per lo smart working dei lavoratori fragili, si inserisce quella riferita ai soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa viene svolta da remoto, come previsto dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022. Rinviato, infine, al 31 agosto 2022 il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato, come stabilito dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.
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