Al via la fase operativa dell'esonero contributivo di 0,8 punti percentuali previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 per i dipendenti con retribuzione mensile non superiore a 2.692 euro, maggiorato, su dicembre, del rateo della tredicesima. Con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, infatti, l'Inps analizza il beneficio, i destinatari, i soggetti che non possono accedere all’esonero e le modalità con cui richiederlo, fornendo, inoltre, istruzioni operative e contabili. Il bonus, si specifica quindi nel documento di prassi, si applica sui contributii previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore dipendente, con l'unica esclusione dei rapporti di lavoro domestico per i quali il quadro normativo già prevede l’applicazione ridotta di aliquote previdenziali rispetto a quella ordinaria; può inoltre essere cumulato, per i periodi di paga tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, con gli altri esoneri contributivi nei limiti della contribuzione dovuta.
Sul piano pratico, i datori di lavoro dovranno esporre i beneficiari dell'esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo e, nei flussi di marzo, aprile, maggio 2022, potranno procedere ad applicare l'aliquota ridotta dei contributi Inps a carico dei lavoratori per i periodi precedenti.
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