Con il messaggio n. 679 dell' 11 febbraio 2022, l’Inps comunica che non è possibile per il 2022 riconoscere le indennità economiche per le tutele dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori c.d. fragili, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.L. n.18/2020, precisando che per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022 le tutele potranno essere assicurate, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole giornate del 2021. L'Istituto ricorda che sebbene per il 2022 siano state prorogate unicamente le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del citato decreto, che si riferiscono alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e si rimandi al decreto del Ministro della Salute per l'individuazione delle patologie per le quali, fino al 28 febbraio 2022, "la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”, questi aspetti di natura giuslavoristica e contrattuali non rientrano tra le proprie competenze. Si invitano, quindi, le strutture territorialmente competenti a proseguire con la consueta trattazione dei certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni anche per i lavoratori assicurati ai quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l’anno 2022.
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