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Mercoledì, 22 Settembre 2021 12:30

In Gazzetta il decreto Green pass per il lavoro

Stop allo stipendio ma senza ulteriori sanzioni ai lavoratori senza Green pass. Questa la linea del Governo, espressa nel decreto legge n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021.
Le norme entreranno in vigore dal 15 ottobre e saranno valide fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza. Negli undici articoli del decreto, il legislatore interviene inserendo gli articoli 9-quinquies, sexies, septies nel decreto legge “Riaperture” (D.L. n. 52/2021) per determinare la platea degli obbligati al possesso e all’esibizione del Green pass e l’impiego delle certificazioni da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, con un approfondimento rispetto all’uso in ambito lavorativo privato. Nello specifico, si prevede che i lavoratori non in possesso della certificazione risultino assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non è previsto alcun compenso o emolumento, comunque denominato, per i giorni di assenza.

Il provvedimento in Gazzetta modifica, inoltre, alcune delle disposizioni in vigore per lo screening, a partire dal prezzo dei test antigenici rapidi, e per la durata del Green pass. Il decreto introduce ifine la possibilità di diminuire le misure di distanziamento previste per le attività culturali, sportive, sociali e ricreative: entro il 30 settembre dovrebbe arrivare il parere del Comitato tecnico scientifico per aumentare la capienza massima.


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