Stop allo stipendio ma senza ulteriori sanzioni ai lavoratori senza Green pass. Questa la linea del Governo, espressa nel decreto legge n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021.
Le norme entreranno in vigore dal 15 ottobre e saranno valide fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza. Negli undici articoli del decreto, il legislatore interviene inserendo gli articoli 9-quinquies, sexies, septies nel decreto legge “Riaperture” (D.L. n. 52/2021) per determinare la platea degli obbligati al possesso e all’esibizione del Green pass e l’impiego delle certificazioni da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, con un approfondimento rispetto all’uso in ambito lavorativo privato. Nello specifico, si prevede che i lavoratori non in possesso della certificazione risultino assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non è previsto alcun compenso o emolumento, comunque denominato, per i giorni di assenza.
Il provvedimento in Gazzetta modifica, inoltre, alcune delle disposizioni in vigore per lo screening, a partire dal prezzo dei test antigenici rapidi, e per la durata del Green pass. Il decreto introduce ifine la possibilità di diminuire le misure di distanziamento previste per le attività culturali, sportive, sociali e ricreative: entro il 30 settembre dovrebbe arrivare il parere del Comitato tecnico scientifico per aumentare la capienza massima.
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