La risposta dell’Inps alla richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine di esonerare aziende e Consulenti del Lavoro dalla variazione dei codici conguaglio tutela malattia ex art. 26 del decreto legge n. 18/2020 apre al rimborso degli oneri a carico del datore di lavoro per i dipendenti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria. Nella lettera al CNO, infatti, l’Istituto segnala di aver inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una richiesta di indicazioni per la determinazione di questi oneri che il comma 5, articolo 26, del “Cura Italia” pone a carico dello Stato, in deroga alle vigenti disposizioni sulla malattia del lavoratore.
Si acquisisce intanto la soluzione amministrativo-informatica individuata dall’Inps per risolvere la questione legata al cambio dei codici conguaglio tutela malattia tramite flussi Uniemens. Nelle denunce con periodo di competenza da agosto a dicembre 2021 - si legge nella lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone - imprese e intermediari dovranno inserire l’importo già conguagliato come indennità di malattia con codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente valorizzare l’importo spettante per quarantena con i codici indicati nel messaggio n. 3871/2020. Sarà poi lo stesso Inps a provvedere all’allineamento delle informazioni. La nuova modalità operativa sarà oggetto di un apposito messaggio operativo.
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