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Martedì, 06 Aprile 2021 16:03

Le Novità Normative della Settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021

Covid: le nuove regole e i divieti fino al 30 aprile

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile 2021 il Decreto Legge n 44 del 1° aprile 2021. Il decreto prevede la proroga, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, dell’applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo D.L.) e di alcune misure già previste dal D.L. 30/2021, in particolare:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il testo prevede la possibilità, entro il 30 aprile, di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, il Decreto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, ;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario;
  • proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • estende agli enti del Terzo settore (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

 


INPS

Aliquote contributive applicate alle aziende agricole

L’INPS, con la circolare n. 52 del 1° aprile 2021, pubblicale aliquote contributive applicabili, per il 2021, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati. Permangono invariate le agevolazioni tariffarie disposte per alcuni territori e i contributi dovuti all’INAIL.

 

On line il modello ObisM

L’Inps, con il messaggio n. 1359 del 31 marzo 2021, comunica  che fra i servizi on line al cittadino è disponibile il certificato di pensione, c.d. modello ObisM, accedendo alla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito istituzionale www.inps.it, con Pin dispositivo (l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Cie o Cns.

A differenza degli scorsi anni, dal 2021 il certificato di pensione (c.d. modello ObisM), a seguito delle implementazioni effettuate, sarà reso disponibile in modalità dinamica; conseguentemente, le informazioni saranno allineate ai dati aggiornati alla data della richiesta.

 

Fondo  del trasporto aereo. Precisazioni sulla modalità di calcolo della retribuzione

Con il messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021 l’Inps, ha precisato che, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento per le prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il periodo da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica sarà neutralizzato. Infatti, nel 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato un drastico calo del volume di traffico per effetto dell’emergenza legata al COVID-19, con sensibili riduzioni delle retribuzioni dei lavoratori.

Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai 12 mesi precedenti gennaio 2020.

 

Decontribuzione Sud. Utilizzo della misura da parte delle Agenzie di somministrazione

L’Inps, con il messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, a seguito di indicazioni ricevute da parte del Ministero del lavoro,  precisa che, in considerazione della ratio sottesa alla decontribuzione Sud, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle Regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in Regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in Regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

Per le agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle Regioni del Mezzogiorno e che abbiano fruito della decontribuzione nel periodo ottobre 2020-marzo 2021 anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in Regioni differenti, inoltre, alla luce delle indicazioni fornite con il messaggio n. 72/2021, in aderenza al differente orientamento ministeriale precedentemente espresso, non si procederà al recupero della misura.

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Start up determinazione del contributo a fondo perduto

Con provvedimento del 29 marzo 2021 dell'Agenzia delle entrate vengono definite  le regole per la determinazione del valore del contributo previsto dall’articolo 1 del decreto “Sostegno” a favore dei soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
In particolare, il provvedimento odierno fornisce una puntuale interpretazione sulla determinazione del valore del contributo a fondo perduto e chiarisce che per le start-up, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019. Per la quantificazione del contributo, per tali soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva. In ogni caso, resta fermo il requisito del limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.

 

Corrispettivi telematici nuovo tracciato al 1° ottobre

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 30 marzo 2021 proroga al  al 1° ottobre 2021 la data per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (“Tipi dati per i corrispettivi” - versione 7.0 di giugno 2020).

Sono, dunque, prorogati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.

 

Opzione interventi edilizi proroga al 15 aprile

Con il provvedimento del 30 marzo 2021 l’Agenzia delle entrate proroga il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020 relative al superbonus , da ultimo fissato al 31 marzo al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.

 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO

 

Risposta n. 219 del 26 marzo  2021 – Diritto alla detrazione - inerenza dei costi sostenuti per servizi realizzati su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dal soggetto passivo

I costi per il risanamento acustico degli edifici scolastici realizzati su immobili di proprietà del Comune si possono considerare inerenti all'attività di impresa. L’istante, quindi, una società che gestisce le infrastrutture aeroportuali e il servizio pubblico di trasporto, potrà esercitare la detrazione dell’Iva assolta a monte sulle spese sostenute per l'esecuzione di interventi finalizzati al contenimento acustico realizzati su beni di proprietà di terzi, connessi agli edifici scolastici.

 

Risposta n. 221 del 29 marzo  2021 – regime fiscale concessione card sconti ai propri dipendenti

La concessione di una card da parte di una società ai propri dipendenti, che permette di acquistare capi di abbigliamento della stessa società con uno sconto rispetto al prezzo di listino, non rappresenta un compenso imponibile, se il prezzo pagato dai lavoratori supera quello pagato da soggetti legati con accordi franchising o di somministrazione e se l'abbuono, non cumulabile, non supera quello applicato alla generalità della clientela in alcuni periodi dell'anno. Non vi è, infatti, alcuno scontro fiscalmente rilevante del “vantaggio economico, in quanto le stesse caratteristiche della card - nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato, consentono di considerarla un mero strumento tecnico utilizzato per fruire dello sconto.

 

Risposta n. 222 del 29 marzo  2021 – trattamento fiscale delle somme liquidate in sentenza

Le somme liquidate in sede giurisdizionale al medico ingiustamente licenziato costituiscono un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in base al principio di onnicomprensività, secondo cui tutti i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta, incluse le erogazioni liberali, costituiscono reddito di lavoro dipendente. Di conseguenza, è corretto il comportamento dell’azienda che ha assoggettato a ritenuta Irpef la cifra corrisposta  al lavoratore a seguito della sentenza del tribunale che aveva ritenuto illegittima la revoca dell’incarico.

 

Risposta n. 223 del 29 marzo  2021 – compensi  incentivanti la produttività

Ai “compensi incentivanti la produttività”, erogati al personale, in periodi d'imposta successivi a quello di riferimento, per effetto della "contrattazione articolata di ente", si applica la tassazione separata. Agli emolumenti distribuiti per progressioni di carriera e specifiche professionalità, invece, quella ordinaria.

 

Risposta n. 224 del  30 marzo  2021 – Tassazione legato con efficacia obbligatoria

Al momento dell'apertura della successione gli eredi legittimi sono proprietari dell'immobile sito in Italia. Ciò in quanto per il diritto tedesco alla morte della persona il suo patrimonio passa automaticamente agli eredi, i quali sono tenuti a trasferire l’immobile a favore del legatario, a condizione che questi ne faccia espressa richiesta. Fino a quando tale onere a carico degli eredi non è adempiuto, gli stessi eredi saranno proprietari del bene oggetto del legato e, di conseguenza, obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al relativo pagamento dell'imposta. Solo successivamente alla richiesta di trasferimento dell’immobile al legatario da parte degli eredi, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, per il ricalcolo dell'imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari, e gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.

Viene precisato che la tassazione del legato deve avvenire in sede di presentazione della dichiarazione di successione ad opera degli eredi o del legatario.

 

Risposta n. 226 del  1 aprile 2021 – rimborsi spese erogati da un’istituzione pubblica al Consorzio che svolge esercizio d’impresa

Sono imponibili ai fini Iva i rimborsi spese erogati da un’istituzione pubblica al Consorzio che svolge esercizio d’impresa, in attuazione di un accordo di collaborazione stipulato al di fuori delle norme previste dal codice dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di somme corrisposte come controvalore dei servizi prestati dalla parte.

Viceversa non sono soggette a imposta le somme restituite all’istituzione pubblica per i costi sostenuti nell’ambito degli stessi rapporti stipulati in virtù dell’accordo e del piano operativo

 

Risposta n. 227del  2 aprile 2021 –  rimborso mensa scolastica

È esente dall’imposta di bollo l’istanza al comune, presentata dal genitore, per il rimborso della somma anticipata per l’erogazione della mensa scolastica

La norma prevede l’esenzione assoluta dall’imposta per le fatture e gli altri documenti relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette a Iva, in base al principio di alternatività.

 

Risposta n. 228del  2 aprile 2021 –  Agevolazioni 'prima casa'

Il diritto acquisito con il bonus“prima casa”, nei trasferimenti di proprietà di abitazioni per successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire nuovamente del beneficio nel caso di successivo acquisto a titolo oneroso di un’altra casa. Ciò vale anche se il primo acquisto agevolato è avvenuto parzialmente per donazione, a condizione che venga alienata la quota acquistata, con il beneficio, a titolo oneroso entro un anno dall'acquisto.