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Lunedì, 22 Febbraio 2021 18:24

CIG per 12 settimane 2021: le istruzioni Inps

CIG per 12 settimane 2021: le istruzioni Inps (FOTO ANSA)

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 l’Inps fornisce un riepilogo dei principali interventi in materia di ammortizzatori sociali per i datori di lavoro che sospendono, riducono o addirittura cessano l'attività lavorativa a causa del Covid-19 e per l'applicazione degli interventi in materia previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Ad essere interessate dalle proroghe stabilite dalla L. n. 178/2020: il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa; il rifinanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center nel limite di spesa di 20 milioni di euro; il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria per il triennio 2021-2023; i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, e con rilevanti problematiche occupazionali, per il biennio 2021-2022. L'Istituto spiega che la Legge di Bilancio per l'anno in corso ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 e per una durata massima di 12 settimane, differenziando l'arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti. Dopo aver riepilogato i beneficiari delle 12 settimane di CIG con causale Covid, l'Inps ricorda i termini per la presentazione delle istanze, fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio è previsto il 28 febbraio 2021. I datori di lavoro che hanno inviato domande di cassa integrazione con errori od omissioni possono correggere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Istituto, pena la decadenza. Infine, in riferimento alla trasmissione dei dati utili al pagamento, la circolare precisa che in caso di versamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Particolare tensione ha causato l’ipotizzato obbligo di ripresentazione delle domande nel caso l’azienda abbia perso il requisito dimensionale. “ Abbiamo subito segnalato il problema all’Inps, proprio evitare una non accettabile duplicazione di adempimenti - dichiara la presidente del Consiglio Nazionale, Marina Calderone - . Ci aspettiamo una precisazione che faccia salve le istanze già presentate in coerenza con i requisiti iniziali”.

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