Accolte dall’Inps le richieste di chiarimento avanzate dalla Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, in merito ai criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali a seguito della circolare n. 28 del 17 febbraio scorso. Con il messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021, l’Istituto chiarisce infatti che, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei decreti-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale. Invece, la condizione in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensionee che si pone in regime di discontinuità con gli indirizzi già forniti dall’Istituto - si precisa - riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline richiamate nel messaggio.
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