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Mercoledì, 10 Febbraio 2021 11:15

Risoluzione a seguito di accordo collettivo e revoca

Risoluzione a seguito di accordo collettivo e revoca (FOTO ANSA)

L’Inps con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, chiarisce gli obblighi contributivi nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e di revoca del licenziamento, ovvero dalle ipotesi escluse dal blocco generalizzato di interruzione dei rapporti di lavoro per l'emergenza Covid, così come confermato dalla legge di Bilancio 2021. In particolare, l'Istituto analizza gli aspetti pratici delle disposizioni previste dal decreto Agosto, all’articolo 14, in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore che aderisce consensualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di un accordo di incentivo all'esodo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, impone al datore di lavoro il pagamento del ticket licenziamento. Tale obbligo sussiste sino al 31 marzo 2021 (salvo ulteriori proroghe) e prescinde dall'eventuale richiesta di NASpI da parte del lavoratore che ha aderito. Nel messaggio l'Istituto spiega, inoltre, che le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità, dal 15 agosto 2020, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”. Infine, ricorda che il contributo deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la fine del rapporto del lavoro e, per le cessazioni avvenute prima di tale messaggio, entro e non oltre la denuncia mensile di marzo 2021. In caso di revoca di licenziamento effettuata nel periodo 15 agosto-13 ottobre 2020 il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso dalla data del licenziamento a quello della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale al termine del quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi per il datore di lavoro. Durante il trattamento di integrazione salariale restano a carico del datore di lavoro le quote TFR maturate dal lavoratore e, a seguito della revoca, viene meno per il datore il versamento del ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato.

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