Con circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica la sospensione degli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità, previsti dalla Legge n. 68/1999, per le aziende che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza Covid-19. La sospensione, inizialmente prevista soltanto nei casi di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria secondo quanto indicato dal D.Lgs n. 148/2015, è stata estesa anche ad altre fattispecie, riepilogate nel documento, considerate assimilabili a quelle previste dalla legge. Il Ministero, specificando le motivazioni della sospensione, ricorda che già la circolare n. 2 del 2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni anche per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all'obbligo: da cui deriva dunque la sospensione degli obblighi assunzionali anche in tali circostanze. Pertanto, il ricorso alla procedura sospensiva è da ritenersi valido per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale.
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