Aggiornate al 2 dicembre 2020 le FAQ relative al Fondo Nuove Competenze. In realtà, già con l’aggiornamento del 27 novembre 2020 l'Agenzia ha chiarito che il Fondo Nuove Competenze non riduce la percentuale di FIS (fondo integrazione salariale) settimanale in quanto lo stesso lavoratore non potrà essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal Fondo che copre gli oneri delle ore di lavoro rimodulate e destinate alla formazione. Inoltre, il ricorso al Fondo non può inibire eventuali successive mobilità (licenziamenti individuali, collettivi e incentivi all'esodo). L'Agenzia, nella terza nuova FAQ relativa alla presentazione delle domande, chiarisce anche che in caso di dirigenti che ricorrono al FNC si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali. Due precisazioni ulteriori arrivano anche in relazione al progetto formativo e soggetto erogatore. Per quanto riguarda la registrazione della formazione, l'ANPAL ribadisce che sarebbe preferibile l'attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo e sottolinea come i lavoratori destinatari degli interventi formativi debbano essere individuati in sede di accordo sindacale con un progetto per definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o tipologia di lavoratori. Infine, relativamente ai costi finanziari, si chiarisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione secondo un importo quantificato e autorizzato dall’Agenzia con il relativo pagamento effettuato dall’Inps sull'IBAN indicato dall'azienda mediante le percentuali del 70% a titolo di anticipazione e 30% a saldo. Con l’ultimo aggiornamento del 2 dicembre 2020, inoltre, l'Agenzia specifica la casella pec attraverso cui si svolgeranno le attività di soccorso istruttorio, elencando in forma sintetica i contenuti da descrivere per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro e gli ambiti relativi alle modalità di svolgimento e la stesura del progetto per lo sviluppo delle competenze, oltre a sottolineare che non possono presentare istanza di contributo le aziende partecipate al 100% dallo Stato o da Enti pubblici. Incluse in questo ultimo aggiornamento anche le precisazioni sull’attestato di frequenza eventualmente presentato, che deve includere le competenze acquisite nelle Regioni in cui non è ancora attuato un sistema di certificazione e l’aggiunta del premio di produzione tra le voci non rimborsabili dal FNC.
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