In vista della ripresa dei versamenti del 16 settembre 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi a causa Covid-19, l'Inps con messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020 ha fornito nuove indicazioni alla luce delle modifiche introdotte dal D. L. n. 104/2020. Per i contributi in scadenza tra febbraio 2020 e maggio 2020, il legislatore aveva ammesso la sospensione con ripresa dei versamenti in unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo con la prima rata in scadenza il 16 settembre 2020. L'art. 97 del Decreto Agosto, in alternativa, ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la facoltà per i contribuenti di effettuare i pagamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50%, invece, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mesili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Le istruzioni per il pagamento del restante importo - si legge - saranno fornite con un successivo messaggio. L'Istituto chiarisce poi che per la possibilità di suddividere l’adempimento rateale in due tranche pari al 50% ciascuna non è automatica ma occorre presentare apposita domanda. Ad esempio, le aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995) che intendano avvalersi della citata rateazione devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020 indicando gli importi totali oggetto di sospensione; mentre per il versamento delle prime quattro rate di pari importo dovranno utilizzare i codici F24 e le modalità riportate nel messaggio sopra citato. Anche artigiani e commercianti, per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione, devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020. Fornite infine indicazioni in merito alle aziende agricole assuntrici di manodopera; ai lavoratori agricoli autonomi; alle aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
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