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Martedì, 08 Settembre 2020 14:59

Inps: istruzioni operative sul contratto di espansione

L'Inps, con circolare n. 98 del 3 settembre 2020, illustra i profili normativi e operativi inerenti l’intervento straordinario di integrazione salariale che supporta il contratto di espansione introdotto, in via sperimentale per il biennio 2019-2020, dall’art. 41 del D.Lgs n. 148/2015. Il nuovo istituto contrattuale si rivolge alle imprese, con organico superiore alle 1.000 unità (già rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico. Per utilizzare il nuovo strumento contrattuale, le aziende interessate devono avviare una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria. Ai fini dell’accesso alla misura - si legge - i lavoratori devono possedere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Ad essere esclusi: i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, e non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento. Inoltre, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate e articolata in misura progressiva, come descritto dalla circolare stessa. Le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Inps ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Infine, la circolare fornisce indicazioni in merito alle istruzioni operative per il pagamento e il monitoraggio delle prestazioni.

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