Con circolare n. 100 del 9 settembre 2020 l'Inps detta le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art. 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2019. Destinatarie della riduzione contributiva - si legge - sono le imprese che al 30 novembre 2019 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, o del D.Lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Lo sgravio è riconosciuto, per tutta la durata dell'istituto contrattuale e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione, inoltre, è pari al 35% della contribuzione a carico dell'azienda; mentre non sono soggette alla riduzione contributiva le forme di contribuzione specificate dalla circolare. La circolare precisa che l'Inps potrà svolgere i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate (a pena di decadenza entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo). L'Istituto chiarisce inoltre che la procedura per il conseguimento della riduzione deve essere iniziata e attivata dalle aziende, alle quali, verificati i presupposti, sarà attribuito il codice di autorizzazione "1W". Infine, i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, per esporre le quote di sgravio spettanti, dovranno valorizzare all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito": il nuovo codice causale “L982” nell'elemento "CausaleACredito"; il relativo importo in "ImportoACredito".
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