L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, ha istituito il codice tributo "6916" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili, come previsto dall'art.22 del D.L. n. 124/2019. Il credito, pari al 30%, spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dallo scorso 1° luglio, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Tale credito è utilizzabile a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa; mentre il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia. Il codice tributo “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124” - si legge nel documento - dovrà essere indicato nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” del modello F24, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno di concessione dell'agevolazione, rispettivamente “00MM” e “AAAA”.
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