Ammessi al Superbonus del 110%, introdotto dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 e in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile, qualora abbiano sostenuto la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a disposizione. Tali soggetti possono usufruire dell'agevolazione se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. L’incentivo vale anche per gli interventi su un immobile diverso dall'abitazione principale, nel quale può svolgersi la convivenza, mentre non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato. A fornire i chiarimenti sui beneficiari della detrazione, sulle altre spese agevolabili e sulle regole per le partite Iva e i condomini è l'Agenzia delle Entrate con lacircolare n. 24/E dell'8 agosto. La detrazione del 110%, inoltre, comprende anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati, come i costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse. L'Agenzia ricorda che possono accedere all'agevolazione anche le persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni ma se i lavori interessano singole unità immobiliari, limitatamente agli immobili estranei all’attività esercitata (requisito non richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini). Si ricorda, poi, che con il provvedimento Prot. n. 283847/2020 pubblicato lo scorso 8 agosto, l'Amministrazione finanziaria fornisce il modello di comunicazione che consente di fruire - dal prossimo 15 ottobre ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa - dell'opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo. Tale comunicazione deve essere trasmessa all'Agenzia esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per quelli sulle parti comuni degli edifici); per gli interventi che danno diritto al Superbonus esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Notizie correlate: Super ecobonus e visto di conformità: i risvolti penali per il Consulente del Lavoro - Superbonus, la guida dell'Agenzia delle Entrate - Eco e sisma bonus anche per immobili non strumentali