Qualora il valore complessivo del "bonus mobilità" erogato nel periodo d'imposta al dipendente non superi il valore di euro 258,23, esso non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L'incentivo, che consiste in un voucher prepagato valido per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile, va dunque ricondotto nell'ambito di applicazione dell'art. 51, comma 3, ultimo periodo dei TUIR. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con larisposta a interpello n. 293 del 31 agosto 2020 rispondendo in merito al corretto trattamento fiscale da applicare all’incentivo monetario corrisposto da un Comune ai propri dipendenti che partecipano al progetto di mobilità.
La soglia di euro 258,23 euro - si legge - non deve essere superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi che costituiscono una forma di retribuzione aggiuntiva di cui il lavoratore ha fruito in qualità di fringe benefits nello stesso periodo d’imposta. Qualora il valore deifringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d'imposta, superi il citato limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito.
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