Sarà operativo dal 1° luglio il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati per i beneficiari del Bonus Vacanze, da parte di imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast, ai sensi dell'art. 176 del D.L. n. 34/2020. L’impresa che applicherà l’80% del totale del tax credit riconosciuto al richiedente potrà recuperarlo in compensazione, indicando l’apposito codice tributo "6915" nel modello F24 da inviare in modalità telematica. E' quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 che specifica come lo sconto applicato dovrà essere confermato dal fornitore sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e l’importo del bonus vacanze 2020 potrà essere recuperato dal giorno successivo all'applicazione dello sconto. Il codice tributo - si legge - in sede di compilazione del modello di pagamento, è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Qualora il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice si troverà nella colonna “importi a debito versati”; mentre nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.
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