Con messaggio n. 1789 del 28 aprile 2020, l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza da Covid-19 per aziende con dipendenti e aziende committenti, secondo le disposizioni del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, per quanto riguarda i periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, e del D.L n. 23/2020 “Decreto Liquidità”. Le aziende interessate alla sospensione - si legge - che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di febbraio e marzo 2020, senza aver potuto indicare il codice importo da riferire alla sospensione, potranno ritrasmettere la sola sezione aziendale con l’inserimento del codice sospensione e del relativo importo, e contestualmente modificare i dati dichiarativi entro il prossimo 20 maggio. L’importo da indicare nel codice di sospensione deve fare riferimento solo ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla Gestione separata, se necessario, potranno provvedere alla modifica del flusso UniEmens seguendo le indicazioni fornite. Le operazioni di ritrasmissione della sola denuncia aziendale per i lavoratori dipendenti e dei flussi UniEmens in riferimento alla Gestione separata consentiranno di individuare correttamente gli importi sospesi che potranno essere oggetto di successivo versamento con le modalità previste dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 23/2020. Decorsa la data del 20 maggio 2020 - precisa l'Istituto - dovranno essere inviati flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.
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