L'Inail con circolare n. 11 del 27 marzo 2020, integrando la precedente circolare n. 7/2020, fornisce chiarimenti in merito alle ulteriori misure sulla sospensione dei termini per gli adempimenti e per i versamenti dei premi assicurativi previsti dal D.L. n. 18/2020 contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Sospese a partire dal mese di marzo: le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative di navigazione; interrotta momentaneamente anche la notifica ai soggetti assicurati titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019. Ad essere sospesi, dal 2 marzo al 30 aprile 2020, anche i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i soggetti indicati all’art. 61, comma 2, lettere da a) a r). Per le rateazioni concesse sono sospesi i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente in questo periodo, che devono essere corrisposte nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, nonché gli adempimenti relativi alla dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020, alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione e all’invio della documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione. L'Inail informa poi che, al termine del periodo di sospensione, gli interessati dovranno trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite Pec, alla sede dell'Istituto competente, apposita domanda di sospensione utilizzando il modulo allegato 1 alla circolare unitamente alla dichiarazione delle retribuzioni 2019, esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile dal 2 al 15 maggio 2020. Le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse devono essere trasmesse sempre dal 2 al 15 maggio 2020 tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”, contestualmente alla domanda di sospensione (modulo allegato 1). L’Istituto precisa poi che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le società sportive beneficiano di un periodo più lungo di sospensione dal 2 marzo al 31 maggio 2020. Entro il 15 giugno 2020 tali soggetti tramite PEC dovranno presentare domanda di sospensione alla sede Inail competente utilizzando il modulo (allegato n. 2), trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile dal 1° al 15 giugno 2020, e inoltrare le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, dal 1° al 15 giugno 2020 tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”, contestualmente alla domanda di sospensione.
La circolare riporta, inoltre, precisazioni relative alle rateazioni di debiti non iscritti a ruolo; alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi prevista dall’articolo 62, comma 2, lettera c) del già citato decreto "Cura Italia"; alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione e alla sospensione. Infine, ricorda che tutti i Durc online che riportano quale “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio e del 15 aprile sono incluse).
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