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Venerdì, 06 Marzo 2020 15:37

Fondazione Lavoro: disposizioni regionali in materia di COVID-19

Predisposto dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro un utile documento contenente le disposizioni regionali in materia di tirocini extracurriculari e misure di politiche attive in riferimento all’emergenza Coronavirus e alle restrizioni adottate da alcune Regioni del nord Italia (Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto). Come si legge nell’informativa predisposta dalla Fondazione Lavoro, la Regione Lombardia tratta l'emergenza sanitaria come "situazione transitoria" e ribadisce che, non rientrando i tirocini extracurriculari nelle attività formative del punto d) dell'Ordinanza del Ministero della Salute, spetta alle aziende ospitanti e ai soggetti promotori regolare il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro. Per quanto riguarda le politiche attive sul territorio, invece, le modalità e i tempi di recupero dei corsi avviati e programmati sono all'attenzione degli uffici regionali che definiranno le soluzioni solo al termine della fase di emergenza. In Piemonte è possibile svolgere tirocini, attività didattiche e di orientamento, servizi al lavoro, fatte salve eventuali limitazioni assunte autonomamente dai soggetti ospitanti. Così come in Emilia-Romagna e in Liguria dove, in relazione all'ordinanza n. 3/2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, i tirocini extracurriculari non sono sospesi. Infine, la Regione Veneto, che dopo aver sospeso l’attività formativa, ha disposto per i comuni della “zona rossa” la chiusura totale di tutti i servizi al lavoro individuali o di gruppo di competenza regionale fino al cessare dell'attuale regime di contenimento; mentre per il restante territorio ha previsto la sospensione sino all’8 marzo dei servizi al lavoro di gruppo (quali ad esempio l'orientamento) e di tutte le attività formative connesse alle politiche del lavoro. La realizzazione dei tirocini rientranti nella programmazione regionale è ammessa, ma solo a condizione che i soggetti gestori assicurino modalità di fruizione contingentata, tali da evitare assembramenti di persone.

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